Descrizione
I contributi a rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, funzionali alle patologie e connesse alle prestazioni , e intestata ai destinatari dei contributi o agli accompagnatori, sono riconoscibili nelle seguenti misure:
- fino alla misura massima del 100 per cento delle spese di viaggio, dal luogo di residenza o domicilio del paziente a quello di cura, se effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza;
- fino alla misura massima del 50 per cento delle spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza o domicilio del paziente a quello di cura, se effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi, calcolando la spesa carburante ad un quinto del costo medio della benzina nell’anno di riferimento, moltiplicato per i chilometri percorsi dal domicilio del paziente alla struttura sanitaria raggiunta in cui sono effettuati i trattamenti clinici;
- fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di mantenimento (vitto e alloggio) nel luogo di cura, intendendosi per tale il Comune ove è ubicata la struttura sanitaria pubblica o privata accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale o Comuni limitrofi, limitatamente al periodo di degenza, anche in day hospital, previsto per le prestazioni.
I contributi a rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute da un familiare accompagnatore, non necessariamente appartenente al nucleo del paziente, sono riconoscibili nelle seguenti misure:
- fino alla misura massima del 100 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio del familiare accompagnatore a quello di cura del paziente, se effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico e sostenuto negli stessi giorni e da/per gli stessi luoghi del destinatario degli interventi;
- fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di mantenimento (vitto e alloggio) nel luogo di cura intendendosi per tale il Comune ove è ubicata la struttura sanitaria pubblica o privata accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale o Comuni limitrofi, limitatamente al periodo di degenza del paziente o previsto per le prestazioni.
Il limite massimo del contributo riconoscibile per ogni valida istanza presentata è fissato in € 2.000,00 ovvero in € 3.000,00 nel caso il contributo afferisca anche a spese sostenute per o dall’accompagnatore.